COME ANTICIPATO NEL NOSTRO DOCUMENTO DEL 2 GENNAIO E' STATA EMANATA LA CIRCOLARE DELL'INPS, 545 del 10 gennaio 2013, CHE SPECIFICA LE NORME PER IL COMPARTO SICUREZZA E DIFESA.
Adeguamento, a partire dal 1°
gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita dei requisiti per
l’accesso al pensionamento del personale appartenente al comparto
sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
L’articolo 24, comma 18, del D.L.
201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, ha previsto
l’adozione di un regolamento di armonizzazione allo scopo di assicurare
un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al
pensionamento anche per il personale appartenente al comparto sicurezza,
difesa e soccorso pubblico per il quale sono previsti requisiti diversi
da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
Poiché tale regolamento ad oggi non è
stato emanato, per detto personale continuano ad applicarsi i requisiti
pensionistici vigenti, i quali, tuttavia, sono soggetti, a decorrere dal
1° gennaio 2013, all’adeguamento agli incrementi della speranza di vita
nei termini che di seguito si specificano.
I commi da 12-bis a 12-quinquies
dell’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, hanno
disciplinato gli adeguamenti alla speranza di vita dei requisiti per
l’accesso al pensionamento, in attuazione a quanto previsto
dall’articolo 22-ter della legge 3 agosto 2009, n. 102; in particolare,
il comma 12-quater ha previsto l’adeguamento dei requisiti (inizialmente
esclusivamente quelli anagrafici) alla speranza di vita anche nei
confronti del personale appartenente ai comparti indicati in oggetto nei
quali sono ricompresi: il personale delle Forze armate, dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, il personale delle
Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo
forestale dello Stato e Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria)
nonché il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
L’articolo 24, comma 12, del D.L.
201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, ha
modificato, tra l’altro, il citato comma 12-quater della legge n.
122/2011 nella parte in cui prevedeva l’applicazione degli adeguamenti
alla speranza di vita esclusivamente ai requisiti anagrafici.
Con la modifica introdotta, pertanto, a
decorrere dal 1° gennaio 2013 l’adeguamento agli incrementi della
speranza di vita si applica ai requisiti anagrafici e, qualora l’accesso
al pensionamento avvenga a prescindere dall’età, a quello contributivo
previsto per il diritto al trattamento pensionistico.
Di seguito sono specificati i nuovi requisiti per l’accesso al pensionamento vigenti a decorrere dal 1.1.2013 e fino al 31.12.2015.
La pensione di vecchiaia si consegue al
raggiungimento dell’età anagrafica massima prescritta dai singoli
ordinamenti, variabile in funzione della qualifica o grado,
congiuntamente al requisito contributivo previsto per la generalità dei
lavoratori.
Preliminarmente occorre evidenziare,
anche in risposta ai numerosi quesiti pervenuti, che, come confermato
dal Dipartimento della Funzione pubblica, dal Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali e dal Ministero dell’economia e delle finanze,
il collocamento a riposo d’ufficio, a decorrere dal 1° gennaio 2013,
continua ad avvenire in corrispondenza dell’età massima per la
permanenza in servizio, così come fissata dai singoli ordinamenti e non
adeguata agli incrementi della speranza della vita, nell’ipotesi in cui
al compimento di detto limite di età risultino già soddisfatti i
requisiti prescritti per il diritto a pensione.
Pertanto, resta confermato il principio
generale, già esplicitato nella circolare del Dipartimento della
Funzione Pubblica n. 2/2012, secondo il quale il datore di lavoro
pubblico deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego con il
dipendente medesimo raggiunto il limite di età previsto dall’ordinamento
di appartenenza quando al raggiungimento di detto limite il dipendente
sia in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento
pensionistico, fermo restando che, ove la decorrenza della pensione non
sia immediata, il dipendente deve essere mantenuto in servizio fino
all’accesso al trattamento pensionistico (c.d. finestra).
Per contro, qualora il dipendente
raggiunga il limite di età previsto in relazione alla qualifica o al
grado di appartenenza nel 2013 e non abbia, a tale data, già maturato i
requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico
previsto per l’accesso al pensionamento di vecchiaia deve essere
incrementato di 3 mesi.
Resta, in ogni caso, fermo il regime
delle decorrenze introdotto dall’articolo 12, commi 1 e 2 della legge n.
122/2010 (c.d. finestra mobile).
Per effetto dell’adeguamento agli
incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino
al 31 dicembre 2015 l’accesso al pensionamento anticipato avviene con i
seguenti requisiti:
- raggiungimento dell’anzianità contributiva di 40 anni e 3 mesi, indipendentemente
- raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età di almeno 57 e anni e 3 mesi;
- raggiungimento della massima
anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a
condizione essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 (attesa
l’introduzione del contributivo pro-rata dal 1° gennaio 2012), ed in
presenza di un‘età anagrafica di almeno 53 anni e 3 mesi.
Anche per le pensioni di anzianità
resta fermo il regime delle decorrenze previsto dall’articolo 12, comma 2
della legge n. 122/2010.
In merito si rammenta che nel caso di
accesso alla pensione con il requisito dei 40 anni di contribuzione
indipendentemente dall’età anagrafica (adeguato, come detto, agli
incrementi della speranza di vita a partire dal 1 gennaio 2013), occorre
tenere presente che l’accesso al trattamento pensionistico subisce,
rispetto ai 12 mesi di finestra mobile, un ulteriore posticipo di un
mese per requisiti maturati nell’anno 2012, di due mesi per requisiti
maturati nell’anno 2013 e di tre mesi per i requisiti maturati a
decorrere dal 2014 (art.18, comma 22 ter, del decreto legge 6 luglio
2011, n.98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111).