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ANFP-SIAP, DIBATTITO SU REATO TORTURA NON SIA INFLUENZATO DA ONDA
EMOTIVA = Roma, 7 apr. (AdnKronos) - «Auspichiamo che il dibattito
parlamentare sull'introduzione del reato di tortura si svolga con la
necessaria serenità e non sia influenzato dall'onda emotiva suscitata
dalla sentenza della Corte di Strasburgo, in merito ai fatti della
Diaz». Lo sottolineano il segretario generale del Siap Giuseppe Tiani e
il segretario nazionale Anfp Lorena La Spina. «Molti disegni di legge si
sono susseguiti nel tempo, con l'obiettivo di adeguare la nostra
legislazione agli obblighi previsti dalla Convenzione Anti Tortura del
1984 e di attribuire alla tortura - come sollecitato da più parti - una
specifica rilevanza, che rischia di perdersi nella perseguibilità solo
episodica e circoscritta delle relative condotte, ricavabile da una
serie di previsioni già esistenti nella nostra legislazione. È però
necessario, a nostro avviso -continuano- che, al di là di ogni possibile
ideologizzazione, siano garantiti alcuni elementi fondamentali». «Non
riteniamo che l'operatività del nuovo reato debba rimanere circoscritta
alle sole condotte poste in essere da pubblici dipendenti, ma che,
viceversa, essa debba sanzionare anche condotte dello stesso tipo
nell'ambito dei rapporti interprivati, conformemente a quanto richiesto
da alcuni testi internazionali cui l'Italia ha aderito (come la
»Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della discriminazione
razziale« del 1965 e la »Dichiarazione sull'eliminazione della violenza
nei confronti della donna« del 1993)».
«Propendiamo,
quindi, per un reato comune, a dolo intenzionale, così da rendere
applicabile la tortura anche a fronte di sofferenze acute causate ad es.
per gelosia, per sadismo o per vendetta, che altrimenti resterebbero
escluse e che valorizzi l'elemento della gravità delle sofferenze
fisiche o psichiche arrecate alla vittima, precisando sulla base di
quali elementi tale gravità debba essere valutata (avuto riguardo, ad
es., all'età, al sesso, alle condizioni di salute, all'integrità
psichica della vittima, alla durata del trattamento et sim.)».
«Riteniamo necessario -rilevano Tiani e La Spina- che alle azioni siano
parificate le omissioni, in relazione alla determinazione delle
sofferenze o del dolore gravi; che sia richiesta la pluralità delle
condotte, in considerazione delle stesse caratteristiche intrinseche
della tortura; che si preveda espressamente l'esclusione delle
sofferenze derivanti da sanzioni legittime dell'Autorità. L'esigenza di
marcare il particolare disvalore delle condotte poste in essere da un
pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico può essere assicurata
attraverso un'aggravante specifica, senza, però, restringere
l'operatività della tortura soltanto a questo tipo di ipotesi».